La responsabilità per i danni derivanti dalla dichiarazione di fallimento configura una particolare applicazione, al processo fallimentare, dell’istituto della responsabilità aggravata di cui all’art. 96 c. p. c. , postuli che la parte istante abbia quanto meno assolto l’onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l’esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa.
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