Una coppia di debitori ottiene l'approvazione (omologa) di un accordo di composizione della crisi. Tuttavia, alcuni creditori, tra cui un ente comunale e diverse società finanziarie, presentano reclamo sostenendo l'irregolarità della procedura e la non convenienza dell'accordo. Il Tribunale accoglie i reclami e annulla l'omologa. La coppia ricorre in Cassazione, ma la Suprema Corte rigetta il ricorso. La sentenza chiarisce punti fondamentali sul reclamo contro omologa: i termini per l'impugnazione per i creditori non notificati, il potere del giudice di valutare la convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria e l'onere della prova per i cessionari di crediti in blocco. La Corte conferma che la procedura di sovraindebitamento deve garantire un'equa soddisfazione per tutti i creditori, non solo per quelli aderenti.
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