In un caso di successione di affitti d'azienda, una lavoratrice si è vista negare la continuità del rapporto di lavoro dal nuovo affittuario. La Corte d'Appello aveva respinto la sua richiesta per una presunta 'frattura' nel trasferimento, data l'assenza di un atto formale di retrocessione dal primo al secondo affitto. La Corte di Cassazione ha ribaltato tale decisione, stabilendo che nel trasferimento d'azienda prevale la continuità sostanziale dell'attività economica. La tutela del lavoratore, garantita dall'art. 2112 c.c., non può essere elusa da formalismi giuridici, poiché la scadenza di un contratto di affitto costituisce di per sé una retrocessione di fatto, garantendo la prosecuzione del rapporto di lavoro con il nuovo gestore.
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