Una società, cessionaria di un credito verso un'entità fallita, ha presentato una domanda tardiva di ammissione al passivo, sostenendo di non aver mai ricevuto l'avviso a causa di un indirizzo PEC errato utilizzato dal curatore. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la decisione del tribunale. La Corte ha chiarito che l'invio dell'avviso a un indirizzo PEC presente in un registro pubblico, anche se obsoleto ma ancora attivo, costituisce una notifica valida. La mancata contestazione da parte del creditore di questa motivazione fondamentale ha reso l'appello inammissibile.
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