Una società operante nel settore della grande distribuzione ha presentato un piano di concordato preventivo la cui riuscita dipendeva in gran parte da una somma di denaro proveniente da un accordo di ristrutturazione di altre società del gruppo, non ancora definito. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, dichiarando inammissibile la domanda. La motivazione risiede nella carenza della relazione del professionista attestatore, giudicata troppo generica e astratta. Mancavano informazioni concrete sulla probabilità e le tempistiche di realizzo dei fondi, elementi essenziali per valutare la fattibilità del piano e permettere ai creditori di esprimere un voto consapevole. Il controllo del tribunale sulla fattibilità giuridica, quindi, include la verifica della completezza e adeguatezza informativa dell'attestazione.
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