La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1203/2025, interviene su un complesso caso di garanzie solidali. Una banca aveva concluso una transazione con uno dei garanti di un cospicuo finanziamento. Un altro garante, una compagnia assicurativa in liquidazione, pretendeva di estendere a sé i benefici di tale accordo per ridurre il proprio debito. La Corte ha stabilito che, data la chiara formulazione del contratto, si trattava di una transazione pro quota, destinata a liberare solo il debitore che l'aveva stipulata. La sentenza del giudice di merito, che aveva erroneamente interpretato l'accordo come esteso all'intero debito, è stata cassata con rinvio, ribadendo la centralità dell'interpretazione letterale e logica del contratto.
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