Un creditore ha richiesto un indennizzo per l'eccessiva durata di una procedura fallimentare. La Corte di Cassazione, respingendo sia il ricorso del creditore per un importo maggiore, sia quello del Ministero, ha stabilito principi chiave. In particolare, ha confermato che la durata irragionevole del fallimento si calcola dal momento della presentazione della domanda di ammissione al passivo, non dalla sua successiva ammissione. Inoltre, la quantificazione dell'indennizzo rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché si mantenga all'interno dei limiti di legge, anche in presenza di crediti di lavoro.
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