La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 34741/2024, ha stabilito un principio fondamentale in materia di riscossione. Il credito di un Comune verso il concessionario della riscossione fallito, per tributi incassati e non riversati, gode del privilegio credito tributario previsto dall'art. 2752 c.c. e deve essere ammesso al passivo in via privilegiata, non chirografaria. La Corte ha chiarito che la natura pubblicistica del credito non si perde nel passaggio dal contribuente al concessionario, poiché il rapporto tra ente impositore e concessionario è una concessione di servizio pubblico, non un mero mandato privatistico. Pertanto, il privilegio assiste il credito fino al suo effettivo incasso da parte dell'ente pubblico.
Continua »