La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha stabilito che le nuove norme sull'impugnazione dello stato passivo, introdotte dal D.Lgs. 181/2015, si applicano anche alle procedure di liquidazione coatta amministrativa già in corso. In particolare, una sentenza del Tribunale su un'opposizione, se pubblicata dopo l'entrata in vigore della nuova legge, non è più appellabile in secondo grado ma è impugnabile esclusivamente con ricorso per Cassazione. La Corte ha basato la sua decisione su un'interpretazione letterale della norma transitoria, respingendo l'istanza del creditore che riteneva di poter ancora beneficiare del precedente regime processuale.
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