Una società di servizi ha ottenuto il riconoscimento del suo credito come prededucibile nei confronti di un'impresa in amministrazione straordinaria. Il credito era sorto nel periodo successivo alla presentazione di una domanda di concordato preventivo "con riserva" da parte dell'impresa, ma prima dell'effettiva apertura della procedura, che di fatto non è mai avvenuta. L'impresa debitrice ha contestato la prededuzione, sostenendo la mancanza di un nesso funzionale con una procedura mai iniziata. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che il credito prededucibile previsto dall'art. 161, comma 7, della Legge Fallimentare ha natura "legale" e non "funzionale". La sua finalità è tutelare la continuità aziendale, garantendo i fornitori che continuano a operare con l'impresa in crisi, a prescindere dall'esito della domanda di concordato.
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