La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 8365/2025, ha rigettato il ricorso di una holding, confermando la dichiarazione di fallimento. La Corte ha stabilito che il termine concordato preventivo per integrare la proposta è perentorio e non prorogabile, rendendo inammissibili i documenti depositati tardivamente. Inoltre, ha chiarito che l'attività di una holding, se finalizzata alla mera dismissione delle partecipazioni, non configura una continuità aziendale ma un concordato liquidatorio, con requisiti più stringenti.
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