In un complesso caso riguardante un appalto pubblico interrotto da fallimento, la Corte di Cassazione esamina la corretta aliquota IVA da applicare. La controversia nasce dalla richiesta di pagamento per lavori eseguiti prima del fallimento, dove la società creditrice chiedeva l'applicazione della maggiore aliquota IVA vigente al momento del potenziale pagamento, anziché quella in vigore al tempo del contratto. La Corte, nel rigettare il ricorso, ha confermato la decisione della corte d'appello, stabilendo che la richiesta di una maggiore aliquota IVA appalti pubblici non era ammissibile in quanto costituiva una modifica della domanda originaria, i cui limiti erano stati fissati dal decreto ingiuntivo iniziale che già comprendeva l'IVA all'aliquota originaria.
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