Un fideiussore si oppone a un decreto ingiuntivo ottenuto da una banca. Successivamente, la banca viene posta in liquidazione coatta amministrativa, causando l'interruzione del processo. I giudici di merito dichiarano estinto il giudizio per tardiva riassunzione, ritenendo che il termine decorresse dalla pubblicazione della liquidazione in Gazzetta Ufficiale. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione, stabilendo che il termine per la riassunzione decorre non dalla conoscenza legale dell'evento, ma dalla dichiarazione giudiziale di interruzione del processo. Questo principio, già affermato per il fallimento, viene esteso anche alla liquidazione coatta amministrativa.
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