La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 12405/2025, ha stabilito che il compenso spettante all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) nella procedura di liquidazione del patrimonio da sovraindebitamento, pur essendo un credito prededucibile, non può essere soddisfatto in via prioritaria sul ricavato della vendita di beni ipotecati, a discapito del creditore garantito. La Corte ha chiarito che tale spesa è sostenuta nell'interesse primario del debitore, che avvia volontariamente la procedura, e non nell'interesse generale della massa dei creditori, pertanto non può essere considerata una spesa generale della procedura.
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