La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 11647/2025, ha stabilito un principio cruciale in materia di azione revocatoria fallimentare. In un caso in cui un fallimento è seguito a una procedura di concordato preventivo, la Corte ha affermato che, in virtù della consecuzione delle procedure, la normativa applicabile e i relativi termini di decadenza devono essere individuati con riferimento alla data di inizio della prima procedura (il concordato) e non a quella della successiva dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, ha rigettato il ricorso di un creditore che sosteneva l'applicabilità di una normativa diversa basata sulla data del fallimento. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo relativo alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza, ribadendo che tale accertamento di fatto spetta al giudice di merito.
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