Un lavoratore si oppone al rigetto della sua richiesta di ammissione al passivo fallimentare per le quote di TFR non versate al fondo pensione dal datore di lavoro. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6047/2024, accoglie il ricorso. Viene stabilito che il conferimento del TFR al fondo pensione costituisce, di regola, una delegazione di pagamento e non una cessione del credito. Di conseguenza, in caso di fallimento del datore di lavoro, la legittimazione a richiedere le somme non versate spetta al lavoratore, non al fondo.
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