Un curatore fallimentare, sostituito durante la procedura, ha impugnato la decisione sulla ripartizione del compenso finale, ritenendo sottovalutato il proprio operato iniziale. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ribadendo che la valutazione del contributo di ciascun professionista è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito. La decisione sulla divisione del compenso curatore è quindi confermata, in quanto l'appello non ha evidenziato vizi procedurali specifici ma ha richiesto un riesame del merito, non consentito in sede di legittimità.
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