La Corte di Cassazione ha stabilito che un contratto a favore di terzo, con cui un debitore fa trasferire un immobile da un venditore direttamente a un beneficiario (ad esempio, un figlio) senza che il bene entri nel proprio patrimonio, costituisce una donazione indiretta. Tale atto è considerato un impoverimento per il debitore, in quanto rinuncia a un arricchimento patrimoniale. Di conseguenza, i creditori possono agire con l'azione revocatoria per rendere inefficace tale trasferimento e soddisfare le proprie pretese, essendo sufficiente la consapevolezza del danno da parte del solo debitore-disponente.
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