Una società di factoring si è vista negare l'opponibilità di una cessione di crediti nei confronti del fallimento di un'impresa cliente. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 7415/2024, ha riformato la decisione di merito, accogliendo quasi tutti i motivi di ricorso. L'ordinanza chiarisce punti fondamentali sull'opponibilità cessione crediti, stabilendo che un timbro postale può conferire data certa anche se apposto sul retro di un documento e che, per l'opponibilità, è sufficiente la prova del pagamento parziale del corrispettivo, non necessariamente riferito a specifici crediti. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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