Una società creditrice ha tentato di modificare la propria domanda di ammissione al passivo, inizialmente presentata come credito chirografario, per richiedere il riconoscimento di un privilegio. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo il principio di immutabilità della domanda. La richiesta di privilegio costituisce una modifica della 'causa petendi' (la ragione della pretesa), non ammissibile dopo il deposito, anche se la modifica viene presentata prima dell'udienza di verifica. La Corte ha ribadito che la domanda, una volta depositata, cristallizza la pretesa del creditore.
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