Una società, dopo aver risolto un contratto di affitto d'azienda per inadempimento, si è vista negare gran parte del credito per la successiva occupazione dei locali da parte della curatela fallimentare della ex affittuaria. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza 8926/2025, ha ribaltato la decisione. Ha stabilito che l'indennità di occupazione fallimento è sempre dovuta per tutto il periodo di detenzione senza titolo del bene da parte della curatela, configurandosi come responsabilità extracontrattuale. Tale credito, inoltre, va ammesso in prededuzione, a prescindere da una colpa del curatore.
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