La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 322/2024, ha chiarito un punto cruciale sull'interruzione del processo a causa del fallimento di una delle parti. La Corte ha stabilito che, sebbene l'interruzione sia automatica, il termine perentorio di tre mesi per riassumere il giudizio decorre non dalla mera conoscenza del fallimento, ma dal momento in cui la dichiarazione giudiziale di interruzione viene portata a conoscenza di tutte le parti, inclusa la curatela fallimentare. Nel caso di specie, una Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato estinto il processo, ritenendo che la curatela avesse riassunto la causa tardivamente. La Cassazione ha annullato tale decisione, specificando che, in assenza di una formale dichiarazione di interruzione comunicata alle parti, il termine per la riassunzione non era neppure iniziato a decorrere.
Continua »