La sentenza analizza il caso dello scioglimento di un contratto preliminare di compravendita immobiliare a seguito del fallimento del promissario acquirente. Il Tribunale ha confermato il diritto del curatore fallimentare, ai sensi dell’art. 72 della Legge Fallimentare, di recedere dal contratto. Di conseguenza, ha ordinato alla società promittente venditrice, rimasta contumace, la restituzione integrale della caparra confirmatoria di 160.000 euro, in quanto il recesso del curatore fa venir meno la causa del contratto e, quindi, il diritto a trattenere la somma.
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