La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9028/2025, ha stabilito un principio fondamentale in materia di TFR non versato al fondo pensione in caso di fallimento del datore di lavoro. Se l'azienda insolvente trattiene le quote di TFR destinate alla previdenza complementare senza versarle, il diritto di richiederle nel passivo fallimentare spetta, di regola, al lavoratore e non al fondo pensione. Questo perché il conferimento del TFR si configura come una delegazione di pagamento che si estingue con il fallimento, ripristinando la piena titolarità del credito in capo al dipendente. Solo in presenza di una specifica e provata cessione del credito, la legittimazione spetterebbe al fondo.
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