Una società omette la dichiarazione dei redditi, subendo un accertamento induttivo. Dichiarata fallita, il suo ex legale rappresentante ottiene una riduzione del debito in appello. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9710/2025, ribalta la decisione, chiarendo che in caso di accertamento induttivo, le sole scritture contabili non bastano a vincere le presunzioni dell'Amministrazione Finanziaria. L'onere di provare l'effettiva esistenza dei costi e delle operazioni ricade interamente sul contribuente, anche se fallito.
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