La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9969/2025, ha stabilito il principio di responsabilità solidale tra una società venditrice, poi fallita, e l'agenzia immobiliare mediatrice. Una promissaria acquirente aveva versato una cospicua somma per un immobile da costruire, scoprendo poi che la venditrice non era proprietaria del terreno. La Corte ha chiarito che, nonostante la diversa natura delle responsabilità (contrattuale per la venditrice, extracontrattuale per il mediatore), entrambe le parti hanno concorso a causare un unico danno patrimoniale all'acquirente. Di conseguenza, l'agenzia può essere condannata a risarcire l'intero danno, inclusa la somma versata alla venditrice insolvente, a causa della sua violazione dei doveri di corretta informazione.
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