La Corte di Cassazione ha stabilito che la revoca di una sentenza di fallimento, motivata da un vizio procedurale relativo a una domanda di concordato preventivo, non costituisce un giudicato esterno che impedisce una successiva dichiarazione di fallimento. Il precedente giudicato, in questo caso, aveva un'efficacia limitata all'annullamento dell'atto che dichiarava inammissibile il concordato, senza entrare nel merito della sussistenza dei presupposti per il fallimento. Di conseguenza, una volta che la società ha rinunciato alla domanda di concordato, le istanze di fallimento originarie, che erano solo sospese, hanno potuto legittimamente riprendere il loro corso.
Continua »