Una società in procedura di concordato preventivo ha citato in giudizio un istituto di credito per la presunta indebita ritenzione di somme incassate per suo conto. La banca aveva utilizzato tali somme per estinguere debiti pregressi della società, invocando la cosiddetta 'compensazione impropria'. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla banca, rigettando il ricorso della società. La Corte ha stabilito che, in presenza di un collegamento funzionale tra il finanziamento concesso e il mandato a incassare i crediti (come nei finanziamenti 'autoliquidanti'), le operazioni costituiscono un rapporto unitario. Pertanto, la banca è autorizzata a trattenere le somme incassate a saldo del proprio credito, configurando un'operazione di mero dare-avere contabile non soggetta alle limitazioni previste dalla legge fallimentare per la compensazione ordinaria.
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