Nel caso esaminato, il ricorrente esponeva di aver citato, dinanzi al Tribunale di Udine, la sua ex compagna convivente, per ottenerne la condanna al pagamento di Euro 92042,01 o della diversa minor somma corrispondente a quanto pagato per eseguire una serie di lavori ed opere nell’immobile di sua proprietà. La conclusione della sentenza impugnata è coerente con l’affermazione della giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale un’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio può configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale allorché la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e alle condizioni sociali del solvens (Cass.
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