La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 1264/2025, ha stabilito che la comunicazione di cancelleria via PEC, per far decorrere il termine breve di 30 giorni per l'impugnazione, deve avere requisiti formali precisi. Nel caso esaminato, una comunicazione avente come oggetto 'Invio atti all'Agenzia delle Entrate' è stata ritenuta inidonea a tale scopo, poiché non indicava chiaramente l'evento 'Pubblicazione' del provvedimento. La Corte ha quindi respinto il ricorso di un'ex moglie che sosteneva la tardività dell'appello dell'ex marito, confermando la decisione di merito che aveva riconosciuto a quest'ultimo un indennizzo per l'occupazione dell'immobile comune.
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