La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 9555/2024, ha rigettato il ricorso di una società, confermando la nullità di alcuni accordi di conciliazione stipulati in occasione di un trasferimento d'azienda. La Corte ha ritenuto inammissibili diversi motivi di ricorso per vizi procedurali e ha ribadito che l'interpretazione dei fatti e dei contratti spetta al giudice di merito. La decisione della Corte d'Appello, che aveva ravvisato la nullità degli accordi per assenza di assistenza sindacale, vizio del consenso e mancanza di causa, è stata quindi confermata, stabilendo la responsabilità solidale delle due società coinvolte nel trasferimento.
Continua »