La Corte di Cassazione ha stabilito che, se previsto da un accordo aziendale, il diritto al ticket restaurant matura solo per le giornate di effettiva prestazione lavorativa. L'ordinanza chiarisce che l'accordo aziendale, sostituendo una precedente indennità di mensa, può legittimamente escludere il buono pasto per ferie, malattia e altri giorni non lavorati, anche se equiparati dal CCNL. La Corte ha cassato la decisione d'appello che aveva dato un'interpretazione troppo letterale e frammentaria degli accordi, sottolineando l'importanza di valutare la comune intenzione delle parti e il loro comportamento successivo per una corretta ermeneutica contrattuale.
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