Un ex dipendente di banca, condannato in sede penale per condotta infedele, si opponeva all’azione esecutiva avviata dall’istituto di credito sulla base della provvisionale penale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che la provvisionale è un titolo esecutivo valido e che la successiva sentenza civile, che liquida un danno maggiore, non invalida l’esecuzione ma la assorbe, confermandone la legittimità. Il giudicato penale, inoltre, rende indiscutibile la responsabilità civile del condannato.
Continua »