Un gruppo di medici ha contestato la riduzione del proprio compenso forfettario per la medicina di gruppo da 7 a 5 euro per assistito, applicata da un’Azienda Sanitaria Locale (ASL) a seguito del superamento di un tetto di spesa (plafond). La Corte di Cassazione ha confermato che la riduzione opera automaticamente al superamento del plafond, ma ha accolto il ricorso dei medici su un punto cruciale: l’onere della prova. Ha stabilito che spetta all’ASL, e non ai medici, dimostrare l’indisponibilità di fondi derivanti dalla sottoutilizzazione di altri servizi, previsti da un meccanismo di compensazione, che avrebbero potuto reintegrare il compenso medicina di gruppo. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio.
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