La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 14438/2024, ha chiarito le condizioni per il riconoscimento dello straordinario nel caso di lavoro discontinuo badante notturno. Una lavoratrice, impiegata con orario 20:30-8:30 a settimane alterne, chiedeva differenze retributive sostenendo di essere stata pagata solo per 40 ore settimanali a fronte di 84 ore di presenza. La Corte ha rigettato il ricorso, confermando la decisione d'appello. È stato stabilito che la paga mensile forfettizzata prevista dal CCNL per l'assistenza notturna discontinua compensa l'intera disponibilità e non le singole ore. Per ottenere il pagamento dello straordinario, la lavoratrice avrebbe dovuto provare che le ore di lavoro *effettivo* superavano i limiti contrattuali o che la prestazione era particolarmente gravosa, senza le pause tipiche del lavoro discontinuo, prova che nel caso di specie non è stata fornita.
Continua »