Una lavoratrice, in seguito a un cambio appalto, richiedeva alla nuova azienda il mantenimento di un superminimo percepito con il precedente datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che la disciplina del cambio appalto prevista dal CCNL Multiservizi non garantisce la conservazione dei trattamenti economici di miglior favore, come il superminimo, a meno che non si configuri un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c. Nel caso specifico, è stata accertata una discontinuità organizzativa tra le due imprese, escludendo tale ipotesi. Inoltre, il superminimo era legato a uno specifico incarico che non è stato mantenuto dalla nuova appaltatrice, rendendolo non esigibile.
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