Una lavoratrice di un Comune, assunta con contratto di diritto privato del settore edile, si è vista negare gli aumenti contrattuali a causa delle norme sul blocco stipendi pubblico impiego. La Corte di Cassazione ha accolto il suo ricorso, stabilendo che il blocco della contrattazione collettiva previsto per il settore pubblico (art. 9, c. 17, D.L. 78/2010) non si applica ai rapporti di lavoro regolati da CCNL privati, anche se il datore di lavoro è un ente pubblico. La Corte ha distinto tale blocco da quello, più generale e temporalmente limitato, relativo al trattamento economico individuale.
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