Un tecnico universitario, promosso di categoria, si è visto negare il ricalcolo di un’indennità sulla base del nuovo inquadramento. La Corte di Cassazione, riformando la decisione d’appello, ha stabilito un principio fondamentale sull’efficacia del CCNL: per determinare i diritti già acquisiti dai lavoratori al momento del rinnovo contrattuale, la data rilevante è quella della sottoscrizione (stipula) del contratto, non la sua data di decorrenza economica, anche se retroattiva. La Corte ha chiarito che gli effetti giuridici del CCNL, inclusa la cristallizzazione delle posizioni maturate, decorrono dalla sua entrata in vigore, che coincide con la stipula.
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