Una società cooperativa ha impugnato un'ordinanza ingiunzione per violazioni in materia di lavoro, basata su un verbale ispettivo. La Cassazione ha respinto il ricorso, chiarendo che eventuali vizi procedurali della fase amministrativa, come il negato accesso agli atti, sono superati dal giudizio di opposizione, che riesamina l'intero rapporto. La Corte ha inoltre ribadito che le dichiarazioni dei lavoratori raccolte dagli ispettori, pur non avendo fede privilegiata, costituiscono materiale probatorio liberamente apprezzabile dal giudice, che può fondare su di esse la propria decisione in assenza di prove contrarie concrete.
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