Un gruppo di lavoratori aveva presentato ricorso in Cassazione contro una società a seguito di una sentenza sfavorevole della Corte d’Appello in una causa per indennità contrattuali. Nelle more del giudizio, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo. Di conseguenza, i lavoratori hanno rinunciato al ricorso con l’accettazione della società. La Corte di Cassazione, preso atto dell’accordo, ha dichiarato l’estinzione del processo. Ha inoltre stabilito che non vi fosse luogo a provvedere sulle spese, come previsto in caso di estinzione per rinuncia, e ha escluso l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché tale sanzione si applica solo in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, non di estinzione.
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