La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20427/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un lavoratore che chiedeva un risarcimento per danno da demansionamento. La Corte ha ribadito un principio fondamentale: la sola privazione delle mansioni non è sufficiente a generare un diritto automatico al risarcimento. Il lavoratore ha l’onere di allegare in modo specifico, fin dal primo atto del giudizio, i pregiudizi concreti subiti (professionali, esistenziali, ecc.). Nel caso di specie, il ricorso iniziale conteneva solo affermazioni generiche, impedendo al giudice di valutare l’esistenza di un danno effettivo tramite prova presuntiva.
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