Un dipendente pubblico, sanzionato disciplinarmente quando lavorava in una città e successivamente distaccato temporaneamente in un’altra, ha impugnato la sanzione presso il tribunale della sua sede originaria. La Corte di Cassazione, risolvendo il conflitto di competenza, ha stabilito che la competenza territoriale per il lavoratore distaccato si radica nel luogo in cui egli presta effettivamente servizio al momento della proposizione della domanda, anche se il distacco è temporaneo. Pertanto, il foro competente è quello della sede di distacco e non quello di origine.
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