La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla legittimità di una modifica al patto di non concorrenza in un contratto di agenzia. Un istituto di credito, dopo aver receduto dal patto, aveva subordinato l’erogazione di benefici economici aggiuntivi al rispetto di un nuovo, seppur diverso, obbligo di non concorrenza. La Corte ha rigettato il ricorso dell’agente, stabilendo che tale operazione non costituisce una clausola vessatoria o una violazione di legge, ma una legittima rimodulazione degli obblighi contrattuali, conforme ai principi di buona fede e correttezza, e in linea con la consolidata giurisprudenza.
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