La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di due dipendenti scolastici che, svolgendo funzioni superiori di DSGA, chiedevano un’indennità non decurtata. La Corte ha confermato che, secondo la normativa vigente (L. 228/2012), l’indennità per mansioni superiori si calcola come differenza tra il trattamento iniziale del DSGA e l’intera retribuzione del dipendente incaricato, inclusa la ‘posizione economica’ maturata. Questo meccanismo può portare a una riduzione o azzeramento dell’indennità per i lavoratori con maggiore anzianità, un principio ritenuto legittimo.
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