Una lavoratrice del settore universitario ha richiesto la ricostruzione della sua carriera e l’adeguamento retributivo basati sulla sua anzianità di servizio maturata fin dal 1979. I tribunali di merito avevano respinto la domanda, ritenendola prescritta. La Corte di Cassazione ha ribaltato la decisione, stabilendo un principio fondamentale: l’anzianità di servizio, in quanto mero fatto giuridico, non è soggetta a prescrizione. Mentre i diritti economici derivanti, come gli arretrati, possono prescriversi, il diritto all’accertamento della corretta anzianità non si estingue. La Corte ha inoltre chiarito che l’eccezione di rinuncia alla prescrizione può essere sollevata per la prima volta anche in appello.
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