Un dirigente medico si è visto negare il diritto alla mensa e ai buoni pasto sostitutivi. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20621/2025, ha stabilito un principio fondamentale: quando il datore di lavoro nega illegittimamente una prestazione contrattuale come il buono pasto, il lavoratore ha diritto a richiedere direttamente il risarcimento del danno per equivalente, ovvero una somma di denaro pari al valore del beneficio non goduto, anche se il rapporto di lavoro è ancora in corso. La Corte ha chiarito che la richiesta di risarcimento è legittima e non va confusa con una richiesta di ‘monetizzazione’ del buono pasto, rappresentando invece il giusto ristoro per l’inadempimento del datore.
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