Un lavoratore ha agito contro la propria azienda, una società di trasporti, per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore e le relative differenze retributive. La Corte d’Appello aveva respinto la domanda ritenendo prescritti i crediti, non considerando valide le lettere interruttive della prescrizione a causa di un difetto di procura. La Corte di Cassazione, accogliendo parzialmente il ricorso, ha chiarito che la sanatoria procura, introdotta dalla L. 69/2009, non ha efficacia retroattiva per atti compiuti prima della sua entrata in vigore. La Corte ha inoltre cassato la decisione sulla valutazione delle prove testimoniali, rinviando il caso alla Corte d’Appello per un nuovo esame.
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