Un dipendente, trasferito da un ente pubblico soppresso a un’amministrazione regionale, ha richiesto a quest’ultima il pagamento della quota di Trattamento di Fine Servizio (TFS) maturata presso l’ente originario. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando le decisioni dei gradi precedenti. La motivazione si fonda sul fatto che l’ente originario aveva stipulato polizze assicurative private per il TFS dei propri dipendenti, esonerandosi così dal versamento al fondo pubblico. Di conseguenza, nessun accantonamento è stato trasferito alla Regione al momento del passaggio del personale, la quale non era quindi tenuta a corrispondere il TFS per il periodo di lavoro precedente. La sentenza chiarisce gli obblighi del datore di lavoro subentrante in caso di TFS dipendenti enti soppressi gestito tramite assicurazioni private.
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