In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, all’obbligo della osservanza delle norme di legge sono tenuti tutti coloro che esercitano tali lavori, ai sensi dell’art. 1 e 3 D. P. R. n. 164/1956, anche il subappaltatore ha l’onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, ancorché la sua attività si svolga concomitantemente ad altra, prestata da altri soggetti, ne egli può esimersi da responsabilità facendo affidamento sull’opera preventiva di questi ultimi.
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