Una lavoratrice aveva citato in giudizio una società di radiotelevisione per ottenere il riconoscimento di mansioni superiori e il risarcimento del danno. Dopo aver perso in primo e secondo grado, ha proposto ricorso in Cassazione. Successivamente, ha rinunciato al ricorso e la società ha accettato la rinuncia. La Corte di Cassazione, preso atto dell'accordo tra le parti che prevedeva anche la compensazione delle spese, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Di conseguenza, ha stabilito che non si applica il raddoppio del contributo unificato.
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