Un dirigente, formalmente assunto da una società ma di fatto operante per l’intero gruppo aziendale, ha visto riconosciuta la situazione di codatorialità. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha chiarito che la codatorialità implica un unico rapporto di lavoro con una pluralità di datori, i quali sono responsabili in solido per le obbligazioni. Tuttavia, ciò non dà diritto al lavoratore di ricevere più retribuzioni. Inoltre, il licenziamento intimato dal solo datore di lavoro formale è stato ritenuto efficace per l’intero rapporto, in assenza di un’impugnazione rivolta a tutti i co-datori. La Corte ha quindi respinto le richieste del lavoratore di una retribuzione aggiuntiva e di prosecuzione del rapporto con le altre società del gruppo.
Continua »