Gli esborsi a titolo di retribuzione effettuati dal datore di lavoro, in adempimento di un dovere fissato dalla legge o dal contratto, in favore del dipendente per il periodo di inabilità temporanea conseguente ad infortunio, e, quindi, senza ricevere il corrispettivo costituito dalle prestazioni lavorative, integrano un danno che si ricollega con nesso di causalità a detto infortunio e come tale deve essere risarcito dal terzo responsabile del fatto medesimo. Costituiscono competente di tale danno anche i contributi dovuti dal datore di lavoro agli enti di assicurazione sociale, il cui diritto si prescrive in due anni.
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