La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 18644/2025, ha stabilito un importante principio in materia di decadenza cessione ramo d’azienda. La Corte ha chiarito che il termine di decadenza per impugnare la cessione, introdotto dalla Legge n. 183/2010, non ha efficacia retroattiva. Pertanto, non si applica ai trasferimenti di ramo d’azienda avvenuti prima dell’entrata in vigore della legge. Nel caso di specie, una lavoratrice aveva impugnato una cessione del 2007, e i giudici di merito avevano erroneamente dichiarato tardiva l’azione. La Cassazione ha cassato la sentenza, affermando che il trasferimento deve essere avvenuto sotto la vigenza della nuova legge perché il termine di decadenza possa operare.
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