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Diritto del Lavoro

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Limite dei mandati consecutivi: stop al candidato ineleggibile
Un avvocato si candida alle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine locale, indette da un commissario straordinario. La Commissione elettorale esclude la sua candidatura poiché il professionista ha già svolto tre mandati consecutivi. Il candidato impugna l'esclusione davanti al Consiglio Nazionale Forense, sostenendo che le elezioni straordinarie azzerino il conteggio e che un precedente mandato fosse inferiore al biennio. Ricevuto un rifiuto, si rivolge alla Corte di Cassazione. Le Sezioni Unite rigettano il ricorso, confermando che il limite dei mandati consecutivi si applica rigorosamente anche alle elezioni indette in sostituzione di un consiglio disciolto. La Corte chiarisce che non esiste alcun diritto acquisito a ricandidarsi oltre la soglia di legge e che anche i mandati parziali svolti prima della riforma concorrono al calcolo del limite massimo consentito.
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Licenziamento collettivo: stop ai criteri se l’azienda chiude
Una lavoratrice ha impugnato il licenziamento collettivo intimato dall'azienda a seguito della cessazione totale dell'attività per perdite economiche. La ricorrente lamentava la violazione dei criteri di scelta e la mancata comunicazione dei motivi individuali del recesso, oltre a contestare una precedente cessione di ramo d'azienda. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la legittimità del provvedimento. I giudici hanno chiarito che, in caso di chiusura totale dell'azienda con licenziamento di tutto il personale, i criteri di scelta diventano irrilevanti. Inoltre, l'obbligo di motivazione individuale non sussiste nel licenziamento collettivo, essendo sufficiente l'informativa alle rappresentanze sindacali. Infine, la lavoratrice non poteva rivendicare il trasferimento nel ramo d'azienda ceduto, poiché operava in una sede geografica diversa da quella interessata dalla cessione.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’ente perde il rimborso
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un'Azienda il rimborso delle somme erogate per la mobilità lunga di alcuni dipendenti, sostenendo che il credito fosse soggetto alla prescrizione ordinaria decennale. L'Azienda si è opposta, eccependo la prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente, confermando che i rimborsi per indennità e contribuzione figurativa rientrano nell'ampia categoria dei contributi previdenziali. Di conseguenza, si applica la prescrizione contributi previdenziali di cinque anni prevista dalla legge. L'Ente Previdenziale perde la causa e non può più pretendere il pagamento delle somme prescritte.
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Assegno vitalizio vittime del terrorismo: sì anche ai superstiti
La Corte di Cassazione ha confermato il diritto della vedova di un carabiniere, vittima del terrorismo deceduta nel 2004, a percepire l'assegno vitalizio vittime del terrorismo a partire dal 1° gennaio 2014. Il Ministero dell'Interno sosteneva che il beneficio spettasse solo se la vittima fosse stata ancora in vita a tale data. I giudici hanno respinto questa tesi, chiarendo che la legge non impone la presenza in vita della vittima al momento dell'entrata in vigore della norma. L'assegno costituisce infatti un diritto autonomo del coniuge e dei figli, volto a indennizzare il dolore subito per l'invalidità del congiunto. Di conseguenza, il ricorso del Ministero è stato rigettato, confermando la spettanza del beneficio economico alla vedova.
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Vittime del dovere: niente vitalizio ai figli non a carico
I familiari di un militare, riconosciuto come una delle vittime del dovere, hanno richiesto l'accesso ai benefici assistenziali riservati ai superstiti. Il Ministero della Difesa ha contestato la richiesta, rilevando che i figli erano maggiorenni e non a carico fiscale al momento del decesso. La Corte d'Appello ha negato i benefici e la Cassazione ha confermato tale decisione. La Suprema Corte ha chiarito che l'estensione delle tutele prevista per le vittime del terrorismo non modifica la platea dei beneficiari per le vittime del dovere. Pertanto, i figli non a carico non hanno diritto all'assegno vitalizio se il coniuge superstite è ancora in vita. Il ricorso dei familiari è stato rigettato con condanna alle spese.
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Disdetta dell’accordo integrativo: perché il premio non è eterno
Un gruppo di dipendenti ha fatto causa alla propria azienda per continuare a percepire un premio aziendale fisso, originariamente previsto da un accordo collettivo aziendale del 2007. L'azienda aveva infatti interrotto l'erogazione in seguito alla disdetta dell'accordo integrativo avvenuta nel 2015. I lavoratori sostenevano che il premio si fosse ormai incorporato nei loro contratti individuali come trattamento ad personam non modificabile. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dei lavoratori, stabilendo che i contratti collettivi operano dall'esterno e non si integrano stabilmente nei contratti individuali. Di conseguenza, la disdetta dell'accordo integrativo cancella legittimamente il diritto a percepire i premi futuri, poiché non si tratta di diritti quesiti (già acquisiti) ma di semplici aspettative legate alla vigenza dell'accordo stesso. I lavoratori perdono la causa e devono pagare le spese legali.
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Riconoscimento servizio preruolo: vittoria dei docenti ex precari
Un Docente, assunto a tempo indeterminato nel 2012 dopo anni di contratti a termine, ha chiesto il riconoscimento economico del periodo di precariato. Il Ministero lo aveva inserito nella fascia stipendiale iniziale (0-8 anni) anziché in quella superiore (3-8 anni), applicando una norma del contratto collettivo del 2011 che riservava la salvaguardia dello stipendio ai soli assunti di ruolo prima del 2010. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del lavoratore. I giudici hanno stabilito che escludere i precari da questo beneficio viola il principio europeo di non discriminazione. La sentenza ha sancito che il riconoscimento servizio preruolo deve garantire la parità di trattamento retributivo anche a chi ha lavorato con contratti a termine prima dell'immissione in ruolo. Di conseguenza, il Docente ha vinto la causa e otterrà il ricalcolo delle differenze stipendiali.
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Iscrizione gestione separata: niente contributi sotto i 5000 euro
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ente previdenziale contro una professionista. L'ente pretendeva il pagamento di contributi e sanzioni per gli anni 2009 e 2010. La professionista aveva prodotto un reddito inferiore a 5.000 euro, dimostrando il carattere occasionale della sua attività. La Suprema Corte ha chiarito che l'iscrizione gestione separata richiede il requisito dell'abitualità dell'attività professionale. Il basso reddito costituisce un valido indizio della mancanza di abitualità, escludendo l'obbligo contributivo se l'ente non prova il contrario. Di conseguenza, la professionista non deve pagare i contributi richiesti.
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Contributi gestione commercianti: no su utili di soci non lavoratori
L'INPS pretendeva dal Socio il pagamento di oltre 36.000 euro a titolo di contributi gestione commercianti sugli utili derivanti dalla sua partecipazione al 50% in una s.r.l. Il Socio si è opposto evidenziando di non aver mai svolto alcuna attività lavorativa all'interno della società, limitandosi a possedere le quote. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici d'appello, stabilendo che i contributi gestione commercianti non si applicano ai semplici redditi di capitale derivanti dalla mera partecipazione societaria se manca l'effettiva prestazione di lavoro. Il ricorso dell'INPS è stato dichiarato inammissibile e l'ente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
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Pensione anticipata di vecchiaia: c’è l’attesa per gli invalidi
L'Ente Previdenziale ha impugnato la decisione che escludeva l'applicazione delle finestre mobili alla pensione anticipata di vecchiaia per invalidità di una lavoratrice. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Ente, stabilendo che anche questa prestazione è soggetta alla dilazione di dodici mesi. I giudici hanno chiarito che le riforme successive, che hanno eliminato le finestre mobili per altre categorie, non si applicano ai lavoratori invalidi poiché i loro requisiti anagrafici non sono stati modificati. Di conseguenza, la sentenza favorevole alla lavoratrice è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’INPS perde in Cassazione
Un libero professionista, iscritto all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, non compilava il quadro RR della dichiarazione dei redditi per l'anno 2010. L'INPS richiedeva il pagamento dei contributi omessi, ma il professionista eccepiva la prescrizione dei contributi previdenziali. L'ente previdenziale sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere il termine di prescrizione quinquennale. La Corte di Cassazione ha invece confermato che l'omessa compilazione non equivale a un comportamento fraudolento automatico. Si tratta di una semplice difficoltà di accertamento superabile dall'INPS tramite i normali controlli incrociati con l'Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando la prescrizione del credito e condannando l'ente al pagamento delle spese di giudizio.
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Onere della prova Gestione Separata: l’INPS deve dimostrare
Una professionista, iscritta all'albo degli avvocati ma non alla Cassa forense, impugna la richiesta dell'INPS di iscrizione alla Gestione Separata. La Corte d'Appello dà ragione all'ente previdenziale, ritenendo che spettasse alla lavoratrice dimostrare l'occasionalità della propria attività. La Corte di Cassazione accoglie il ricorso della professionista, chiarendo che l'onere della prova Gestione Separata grava interamente sull'INPS. Spetta infatti all'istituto dimostrare l'abitualità dell'attività professionale o il superamento della soglia di 5.000 euro annui per il lavoro occasionale. Di conseguenza, la Suprema Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello per un nuovo esame basato sul corretto riparto delle prove.
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Chiamata in causa del terzo: no al ricorso se il giudice la nega
Una lavoratrice ha fatto causa all'azienda per ottenere il pagamento di differenze retributive, sostenendo di aver svolto un rapporto di lavoro subordinato. L'azienda ha eccepito che una parte del periodo era un semplice tirocinio e ha chiesto la chiamata in causa del terzo (il Centro per l'Impiego), sollevando anche una questione di giurisdizione. Il Tribunale ha rifiutato la chiamata in causa. L'azienda ha impugnato la decisione con regolamento di competenza. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha chiarito che il provvedimento sulla chiamata in causa del terzo ha natura discrezionale e non è impugnabile. Inoltre, la giurisdizione spetta al giudice del lavoro in base al "petitum sostanziale" della domanda della lavoratrice, che chiede l'accertamento di un impiego subordinato privato.
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Integrazione sociale dello straniero tra lavoro e legami
Un cittadino straniero ha richiesto la protezione umanitaria dimostrando di svolgere un'attività lavorativa stabile e continuativa in Italia. Tuttavia, non ha presentato prove relative ad altri legami sociali, familiari o affettivi nel territorio. La Corte di Cassazione si interroga se il solo lavoro sia sufficiente a dimostrare l'integrazione sociale dello straniero o se sia necessaria la compresenza di più fattori come famiglia, casa e relazioni sociali. Data l'importanza della questione per l'uniformità del diritto, i giudici hanno rinviato la causa alla pubblica udienza per stabilire un principio chiaro.
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Prescrizione dei contributi previdenziali: errore o dolo?
L'Istituto Previdenziale ha richiesto a una Professionista il pagamento dei contributi per la Gestione Separata relativi all'anno 2009. La richiesta è avvenuta oltre il termine di cinque anni. L'Istituto ha sostenuto che la mancata compilazione del quadro RR della dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione. La Corte d'Appello ha respinto la tesi, rilevando che la Professionista aveva comunque dichiarato i propri redditi compilando il quadro per i regimi dei minimi. La Corte di Cassazione, con ordinanza interlocutoria, ha rilevato la necessità di chiarire la rilevabilità d'ufficio della decorrenza del termine e ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa di una decisione nomofilattica su questioni analoghe riguardanti la prescrizione dei contributi previdenziali.
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Contratto di agenzia o procacciatore? La Cassazione decide
L'Azienda ha impugnato la richiesta dell'Ente Previdenziale di pagare i contributi previdenziali per un collaboratore. L'Azienda sosteneva che il rapporto fosse di semplice procacciamento d'affari occasionale. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando che il rapporto era un vero e proprio contratto di agenzia. I giudici hanno evidenziato che la stabilità della prestazione, la continuità del lavoro e l'obbligo di promozione differenziano l'agenzia dal procacciamento occasionale. Di conseguenza, l'Azienda deve pagare i contributi previdenziali e le sanzioni all'Ente Previdenziale.
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Gestione separata INPS: albo attivo ma zero contributi
Una commercialista, iscritta all'albo ma non alla cassa previdenziale di categoria, ha ricevuto dall'INPS una richiesta di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS per l'anno 2011, nonostante avesse percepito un reddito inferiore a 5.000 euro. La Corte d'Appello ha ritenuto l'attività occasionale e non dovuti i contributi. L'INPS ha fatto ricorso in Cassazione, sostenendo che l'iscrizione all'albo e la partita IVA dimostrassero l'abitualità dell'attività. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. I giudici hanno chiarito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS richiede l'abitualità dell'attività, che va accertata caso per caso senza automatismi. Un reddito sotto i 5.000 euro è un indizio di occasionalità che l'ente previdenziale deve smentire con prove concrete. La professionista vince definitivamente la causa.
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Prescrizione contributi previdenziali: l’omissione non è dolo
L'Ente Previdenziale ha richiesto a un libero professionista il pagamento di contributi omessi per la Gestione Separata. L'Ente sosteneva che la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi costituisse un occultamento doloso del debito, idoneo a sospendere la prescrizione contributi previdenziali. La Corte di Cassazione ha rigettato la tesi dell'Ente, confermando che la prescrizione quinquennale decorre dalla scadenza del termine di pagamento. L'omessa compilazione del quadro RR non equivale automaticamente a un occultamento doloso se il professionista ha comunque dichiarato i propri redditi nei termini di legge. Di conseguenza, la richiesta dell'Ente è stata dichiarata prescritta e il ricorso inammissibile.
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Prescrizione contributi Gestione separata: stop alle pretese
Due ingegneri hanno contestato l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata INPS e la richiesta di pagamento dei contributi per l'anno 2008. La Corte d'Appello aveva dato ragione all'ente previdenziale, ritenendo che il termine di prescrizione quinquennale partisse dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dei professionisti su due punti cruciali. In primo luogo, ha confermato che per alcune annualità precedenti si era già formato il giudicato sul diritto ormai prescritto. In secondo luogo, ha stabilito che la prescrizione contributi Gestione separata inizia a decorrere dalla data di scadenza del versamento del saldo e non dalla successiva presentazione della dichiarazione dei redditi, tenendo conto anche di eventuali proroghe governative. La sentenza è stata cassata con rinvio.
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Prescrizione contributi previdenziali: INPS perde il ricorso
L'INPS ha richiesto a un Libero Professionista il pagamento dei contributi previdenziali per l'anno 2011 relativi alla Gestione Separata. L'ente previdenziale ha notificato la richiesta oltre il termine di cinque anni, sostenendo che la prescrizione contributi previdenziali fosse sospesa a causa della mancata compilazione del "quadro RR" nella dichiarazione dei redditi, configurando un doloso occultamento del debito. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS, confermando che la prescrizione decorre dalla scadenza del termine di pagamento e che l'omessa compilazione del quadro RR non costituisce un occultamento doloso automatico, poiché l'ente può accertare il credito con ordinari controlli sui redditi dichiarati. L'INPS perde la causa e i contributi sono prescritti.
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